agevolazioni immobili in piani particolareggiati art. 33 L. 388/2000


 

Not. Valerio Auriemma, 29.01.2002, chiede:

 

Vorrei sapere da qualche gentile collega che ha ricevuto atti aventi ad oggetto terreni con l'agevolazione prevista dall’ art. 33, c. 3,  L. 388/2000, all'anche alla luce della interpretazione autentica contenuta nella nuova finanziaria, che tipo di dichiarazione ha inserito in atto.

In particolare se ha indicato gli estremi di approvazione del piano urbanistico particolareggiato.

 

Non mi pare che la lettera della legge richieda particolari formalità, a parte ovviamente la dichiarazione che l'utilizzazione edificatoria avverrà in tre anni.

 

 


 

Not. Adriano Pischetola, risponde:

 

'Stricto iure' è vero, la legge non richiede alcuna indicazione solenne e formale degli estremi di approvazione del piano particolareggiato... eppure una tale indicazione (se non desumibile aliunde, i.e. per esempio dal certificato di destinazione urbanistica) ritengo che sia opportuno riportarla in atto per evidenziare - soprattutto in sede di applicazione dell'imposta principale - che l'area (dotata o meno di fabbricati) rientri di fatto in quel piano.

 

Talvolta non si tratterà di indicare gli estremi di approvazione di alcun piano, [come nell'ipotesi di mero 'convenzionamento' edilizio tra costruttore e Comune ( o Regione o altra entità)] o quanto meno sarà opportuno menzionare gli estremi di approvazione della convenzione da parte dell'organismo comunale di volta in volta competente, (giunta o consiglio Comunale).

 

Tra l'altro è bene che da questa dichiarazione emerga che il piano attuativo sia stato 'regolarmente approvato', e non solo 'adottato', dovendosi collocare la stipula dell'atto di trasferimento necessariamente dopo l'ultimazione completa dell'iter procedimentale concluso con l'approvazione del piano stesso.

 

Certo, in mancanza di tale indicazione in atto, si potrà sempre sopperire con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire all'atto della registrazione (v. sul punto CNN Studio n. 2/2001/T approvato dalla Commissione studi tributari il 18.01.2001 e dal CNN lo 08.02.2001).

 

Ciò che invece  - da un punto di vista operativo - è senz'altro opportuno inserire (salvo anche qui ricorre ad una dichiarazione sostitutiva da esibire unitamente alla richiesta di registrazione), è la dichiarazione di voler utilizzare a scopi edificatori l'area entro cinque anni (n.b. non 3 anni!) dal trasferimento, allo scopo di consentire all'Ufficio delle Entrate di poter ritenere applicabile alla fattispecie il trattamento fiscale agevolato.